AVVISO DI DIFFERIMENTO UDIENZA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO E DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Procedura di liquidazione giudiziale n. 89/2023 L.G.

 

Si comunica che con decreto del 13.12.2023 il Giudice Delegato della procedura, considerato l’elevato numero atteso di domande di ammissione nonché tenuto conto delle complesse verifiche in corso da parte della Curatela relativamente alle prospettive della liquidazione, ha differito l’udienza per l’esame dello stato passivo delle domande tempestive al giorno 22 maggio 2024 ore 9.45.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione allo stato passivo andrà di conseguenza a scadere il 22 aprile 2024

Il Curatore Avv. Bruno Piazzola

lg89.2023verona@pecliquidazionigiudiziali.it

 

Avviso ai creditori ex art. 200 C.C.I.I.

Ai sensi dell’art. 200 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza si porta a conoscenza che il Tribunale di Verona con sentenza numero 130/2023, depositata in Cancelleria il 14/09/2023 ha dichiarato la Liquidazione giudiziale di NEXYIU ITALIA S.R.L., con sede in Verona, VR, Via Armando Diaz 2, Cod.Fisc. 04616460236, P.Iva 04616460236, nominando Curatore lo scrivente professionista.

Colui che ritenga di essere titolare di un credito nei confronti della predetta società, di vantare diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso della stessa, o intenda partecipare al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, dovà proporre domanda di ammissione al passivo per far valere i propri diritti.

Chi fosse parte promissaria di un contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645bis c.c. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale sua o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa del promissario acquirente, ed intenda chiedere l’esecuzione di detto contratto, dovrà trasmettere apposita domanda nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti di terzi sui beni compresi nella procedura, altrimenti il contratto preliminare si scioglie (art. 173, comma 3 CCII).

Tali domande vanno proposte con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, e dev’essere formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni (Codice dell’amministrazione digitale).

Il ricorso va trasmesso al sottoscritto Curatore al domicilio digitale assegnato alla procedura (ossia all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura lg89.2023verona@pecliquidazionigiudiziali.it) almeno trenta giorni prima dell’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, fissata per il giorno 31 gennaio 2024, ore 10,00, avanti il predetto Giudice Delegato, Dott.ssa Cristiana Bottazzi, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona.

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive, ai sensi dell’art. 208 CCII, e saranno trattate in una successiva udienza. Decorso quest’ultimo termine, e comunque fino a quando non saranno esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della Liquidazione giudiziale, le domande pervenute saranno ammissibili solo se l’istante proverà che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che ha trasmesso la domanda allo scrivente Curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Il ricorso dovrà contenere:

a. l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore, che devono ricomprendere anche:

1-il suo codice fiscale;

2-le coordinate bancarie per i futuri pagamento a mezzo accrediti sul conto corrente bancario o la dichiarazione di voler essere pagato con le diverse modalità che stabilirà il Giudice Delegato ai sensi dell’articolo 230, comma 1 CCII;

b. l’indicazione della somma che si intende insinuare al passivo (con indicazione della sorte capitale e degli interessi), ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l’indicazione dell’ammontare del credito per il quale il creditore beneficiario di ipoteca data dal debitore assoggettato alla Liquidazione giudiziale a garanzia di debiti altrui intende partecipare al riparto.

c. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d. l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

e. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore ex art. 201 c. 3 lett. e CCII.

Al ricorso dovranno essere allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.

Si avvisa che:

-il ricorso sarà considerato inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) o c) di cui sopra;

-il credito sarà considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d);

-l’omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata in cui ricevere le comunicazioni nonché in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, si applica l’art. 10 c. 3, il quale prevede che le comunicazioni a questi soggetti saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Si avvisa altresì che:

-le domande inviate al Curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;

-le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;

-con la domanda di restituzione o rivendicazione può essere chiesta la sospensione della liquidazione dei beni oggetto di domanda;

-il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente mediante trasmissione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Curatore;

-il decreto di ammissione di una domanda di rivendica o restituzione, qualora abbia ad oggetto beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale, deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.

Si precisa inoltre che, qualora in occasione del riparto finale dovesse esserle corrisposta una somma inferiore a quella per cui è risultata ammessa al passivo, potrà richiedere l’assegnazione delle somme non riscosse dai creditori che non si presenteranno o risulteranno irreperibili, fino alla concorrenza del suo credito, a norma dell’art. 232, comma 4 CCII.

Richiesta di disponibilità ad assumere l’incarico di membro del Comitato dei creditori

 Con la presente si invita a manifestare la disponibilità ad assumere l’incarico di membro del Comitato dei creditori. A tal fine si rammenta:

-che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di membro del Comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi;

-che il Comitato è composto da tre o da cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi;

-che il Giudice Delegato, su istanza del Comitato dei creditori, acquisito il parere del Curatore, può stabilire che ai componenti del Comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al Curatore.

Distinti saluti.

Il Curatore Avv. Bruno Piazzola

lg89.2023verona@pecliquidazionigiudiziali.it