Procedura di liquidazione giudiziale n. 89/2023 L.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale riunito in camera di consiglio composto dai seguenti magistrati:

Dott. Monica Attanasio Presidente

Dott. Luigi Pagliuca Giudice

Dott. Cristiana Bottazzi Giudice

ha emesso il seguente

 

DECRETO AI SENSI DELL ART. 209 CCII

 

Letta l’istanza in data 17.5.2024 con cui l’Avv. Bruno Piazzola, Curatore della liquidazione giudiziale Nexyiu Italia S.r.l., ha chiesto non farsi luogo all’accertamento del passivo relativo alle domande tempestive, evidenziando l’impossibilità di realizzare un attivo tale da consentire l’attribuzione di una seppur minima soddisfazione dei creditori che hanno chiesto l’ammissione al passivo;

vista l’integrazione all’istanza depositata in data 7.8.2024;

considerato che l’attivo ad oggi realizzato ammonta all’importo di 49.357,78, derivante dal fondo spese della procedura concordataria nonché dalla vendita dei beni mobili della Società;

ritenuto, sulla scorta delle condivisibili osservazioni svolte dal Curatore, che la prosecuzione della liquidazione giudiziale non consentirebbe di recuperare alcun ulteriore attivo, atteso che:

i) le azioni per il recupero delle provvigioni in ipotesi indebitamente corrisposte ai collaboratori della Società scontano significative incertezze sotto il duplice profilo della fondatezza delle pretese e della concreta recuperabilità delle somme. Quanto al primo aspetto, non solo risulta allo stato del tutto deficitaria la prova dell’asserito credito restitutorio vantato da Nexyiu Italia, ma appare quantomeno dubbia la stessa possibilità di acquisire tale prova, avuto riguardo alla tipologia di indagini da svolgersi a tal fine, che si prefigurano complesse, costose e verosimilmente inutili: è infatti emerso che sarebbe necessaria, in primo luogo, un consulenza informatica al solo fine di accedere ai dati relativi alle provvigioni presenti sulla piattaforma utilizzata dalla Società (si tratta invero di un software complesso, munito di chiavi articolate di elaborazione e lettura dei dati, e dunque fruibile solo tramite

l’ausilio della società informatica – Fin Consumer – che lo ha in passato gestito per la Società e che, su richiesta del Curatore, ha reso un preventivo per tale attività, quantificando il compenso richiesto in “€ 26.000, oltre IVA, oltre ad un costo di € 8,00 per ciascuna insinuazione al passivo oltre le prime 1.500, oltre ad una tariffa di € 120 per ora di lavoro per le pratiche complesse o particolari; a tale importo deve aggiungersi il costo per lo sviluppo del software per la rielaborazione dei dati, allegato al preventivo di Fin Consumer, quantificato dallo sviluppatore 2erre Studio s.r.l. in un importo variabile fra i 4.500,00 ed i 6.500,00”). All’esito di tale oneroso ed incerta ricostruzione dei rapporti di dare e avere in essere tra la Società e ciascuno dei suoi collaboratori, rimane inoltre l’ineliminabile criticità costituita dal fatto che gli elementi così acquisiti avrebbero un’efficacia probatoria del tutto insufficiente, trattandosi di dati inseriti nel software dalla stessa Società e dunque di formazione e provenienza unilaterale e mancando documentazione di altro tipo a supporto dell’asserita pretesa. Quanto al secondo aspetto, non può tacersi che, anche qualora si giungesse ad un accertamento giudiziale di tali crediti restitutori, si dovrebbe dubitare della concreta recuperabilità delle somme, stante l’estrema

frammentazione dei crediti stessi e la natura di persone fisiche degli asseriti debitori, verosimilmente sprovvisti di adeguate garanzie patrimoniali;

ii) i crediti risarcitori eventualmente accertati all’esito di azioni di responsabilità da promuoversi nei confronti degli amministratori – di diritto e di fatto – della Società non sarebbero suscettibili di un fruttuoso recupero, nella misura in cui il patrimonio di tali soggetti, tutti indagati nell’ambito di procedimenti penali attualmente pendenti, risulta già allo stato colpito da provvedimenti di sequestro penale ai fini della confisca per importi ingenti (il valore dei beni personali colpiti da sequestro è indicato, nei verbali di esecuzione, nel complessivo importo di 12.647.514,30, 5.872.712,33 relativi all’amministratore Quattrociocchi e, rispettivamente, € 6.679.116,96 ed € 18.081,98 relativi agli amministratori di fatto Certelli e Battisti; tale importo tuttavia comprende la somma di € 11.698.342,00 corrispondente al valore nominale delle quote da costoro detenute in Nexyiu Italia S.r.l., il cui valore effettivo è in realtà nullo);

iii) gli asseriti crediti per alcuni milioni di Euro che, secondo quanto riferito da un ex collaboratore della Società, Nexyiu Italia vanterebbe nei confronti di Stirpe Payments Europe Ltd. e Metrics Global Inc. (società, con sede rispettivamente in Irlanda e negli Stati Uniti, che gestivano le piattaforme di pagamento via internet, ricevendo in deposito le somme versate dai clienti e liberandole in favore di Nexyiu Italia al momento della conferma di esecuzione della prestazione da parte di quest’ultima) risultano del tutto incerti e indeterminati, oltre che non suffragati da alcun elemento probatorio in base al quale la procedura potrebbe attivarsi per il relativo recupero. Il Curatore ha posto in essere tutte le iniziative in suo potere, senza tuttavia riuscire a reperire alcuna documentazione idonea a dimostrare l’esistenza di tali crediti e, tanto meno, a consentire l’instaurazione di eventuali giudizi: in particolare, il Curatore ha inviato comunicazioni a Stirpe Payments Europe Ltd. e Metrics Global Inc., rimaste prive di riscontro, così come prive di riscontro sono le richieste di informazioni sul punto inoltrate all’amministratore della Società e al suo legale. Il Curatore ha inoltre preso contatto con il legale incaricato dalla Società in bonis per il recupero dei crediti (Avv. Ficcardi), il quale ha precisato di aver seguito l’avvio dell’arbitrato nei confronti di Stirpe Payments Europe Ltd. (poi conclusosi in data 9.8.2022 senza addivenire ad un lodo e/o ad un accordo) e di essere a conoscenza del fatto che Stirpe Payments Europe Ltd. Avrebbe pagato alcune somme in favore di Nexyiu Italia, salvo poi bloccare i pagamenti sulla scorta di una serie di contestazioni fondate sulle opposizioni fatte dai clienti paganti. Dalla documentazione trasmessa dal legale, tuttavia, non è dato evincere alcunché di rilevante al fine di provare l’esistenza, la natura e il quantum del presunto credito di Nexyiu Italia. Quanto al recupero del presunto credito verso Metrics Global Inc., il suddetto legale ha invece riferito che l’incarico gli è stato revocato per essere affidato ad un legale americano, di cui tuttavia non è noto il nominativo, sicché non vi è concreta possibilità di acquisire al riguardo alcuna ulteriore informazione né documentazione utile;

considerato in ogni caso che, come evidenziato dal Curatore, eventuali attivi che fossero appresi alla procedura sarebbero con tutta probabilità colpiti dal decreto di sequestro penale già emesso il 10.3.2023 ovvero da nuovi decreti di sequestro, e ciò in considerazione dell’ingente ammontare del profitto/prezzo dei reati tributari che costituiscono i capi di imputazione in sede penale e dell’insufficienza dei beni della Società finora colpiti in esecuzione del predetto decreto (a fronte di un sequestro penale emesso fino alla concorrenza di € 29.637.772,00, ad oggi sono state sequestrate giacenze di conto per soli 77.603,06);

considerato infatti che l’art. 317 comma 1 CCII ha stabilito la prevalenza della misura cautelare (per tale intendendosi, ai sensi del secondo comma 2 del medesimo articolo, “i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale”) sul vincolo derivante dalla procedura concorsuale, e ciò sia nel caso si tratti di sequestro anteriore sia posteriore all’apertura di tale procedura, stabilendo che la soddisfazione su beni investiti da una confisca o da un sequestro preordinato può avvenire nei limiti di quanto enucleato dal Codice Antimafia (D.Lgs. 6.9.2011 n. 159);

rilevato che le attuali disponibilità di cassa della liquidazione giudiziale (€ 49.357,78) risultano già interamente assorbite dal pagamento delle spese di procedura in prededuzione ad oggi maturate, riferibili: quanto ad € 7.176,00 (al netto di IVA), al compenso da corrispondere al legale che ha assistito la procedura nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione; € 27.000,00 oltre rimborso spese e accessori, al compenso liquidato da Tribunale in favore del Commissario Giudiziale con decreto del 5.7.2024 in relazione alla pregressa procedura concordataria; quanto ad € 268,40, al canone Zucchetti; quanto ad € 1.000,00 oltre accessori, al compenso indicativo da liquidarsi in favore del coadiutore fiscale (come da originario preventivo); quanto al residuo, al compenso da liquidarsi in favore del Curatore;

sentito il giudice delegato, il quale ha rilasciato parere favorevole all’accoglimento dell’istanza in sostituzione ex art. 140 co. 4 CCII del Comitato dei creditori non costituito;

rilevato che il legale rappresentante della società, regolarmente notiziato della presentazione dell’istanza ex art. 209 CCII, non ha fatto pervenire al Curatore alcuna osservazione in merito;

ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, deve escludersi che la prosecuzione della procedura possa portare all’acquisizione di attivo da distribuire ai creditori che hanno già proposto e che potrebbero proporre domande di ammissione al passivo;

ritenuto, quindi, che l’istanza possa essere accolta;

visto l’art. 209 co. 1 CCII,

P.Q.M

dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativo alle domande tempestive;

– manda al Curatore per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori che hanno presentato domande di insinuazione al passivo;

– dispone che il Curatore, all’esito, proceda alle attività necessarie in vista di una celere chiusura della procedura;

– riserva l’emissione del decreto di chiusura a fronte della presentazione di ulteriore istanza in tal senso da parte del Curatore, da inoltrare una volta scaduto il termine di cui all’art. 209 co. 3 CCII ed una volta espletati gli incombenti preliminari alla chiusura.

Si comunichi.

Verona, 6.9.2024

La Presidente

Dott.ssa Monica Attanasio

 

 

 

AVVISO DI NUOVO DIFFERIMENTO DELL’UDIENZA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO E DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Procedura di liquidazione giudiziale n. 89/2023 L.G.

 

Si comunica che con decreto del 29.04.2024, il Giudice Delegato della procedura, su istanza del sottoscritto curatore, ha differito l’udienza per l’esame dello stato passivo delle domande tempestive al giorno 01 Ottobre 2024 ore 9.30.

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 201 co. 10 C.C.I.I., il termine per la presentazione delle domande di ammissione allo stato passivo andrà a scadere il giorno 31 Luglio 2024, mentre il termine per il deposito del progetto di stato passivo andrà a scadere il 16 Settembre 2024.

Il Curatore Avv. Bruno Piazzola

lg89.2023verona@pecliquidazionigiudiziali.it

 

 

AVVISO DI DIFFERIMENTO UDIENZA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO E DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Procedura di liquidazione giudiziale n. 89/2023 L.G.

 

Si comunica che con decreto del 13.12.2023 il Giudice Delegato della procedura, considerato l’elevato numero atteso di domande di ammissione nonché tenuto conto delle complesse verifiche in corso da parte della Curatela relativamente alle prospettive della liquidazione, ha differito l’udienza per l’esame dello stato passivo delle domande tempestive al giorno 22 maggio 2024 ore 9.45.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione allo stato passivo andrà di conseguenza a scadere il 22 aprile 2024

Il Curatore Avv. Bruno Piazzola

lg89.2023verona@pecliquidazionigiudiziali.it

 

Avviso ai creditori ex art. 200 C.C.I.I.

Ai sensi dell’art. 200 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza si porta a conoscenza che il Tribunale di Verona con sentenza numero 130/2023, depositata in Cancelleria il 14/09/2023 ha dichiarato la Liquidazione giudiziale di NEXYIU ITALIA S.R.L., con sede in Verona, VR, Via Armando Diaz 2, Cod.Fisc. 04616460236, P.Iva 04616460236, nominando Curatore lo scrivente professionista.

Colui che ritenga di essere titolare di un credito nei confronti della predetta società, di vantare diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso della stessa, o intenda partecipare al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, dovà proporre domanda di ammissione al passivo per far valere i propri diritti.

Chi fosse parte promissaria di un contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645bis c.c. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale sua o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa del promissario acquirente, ed intenda chiedere l’esecuzione di detto contratto, dovrà trasmettere apposita domanda nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti di terzi sui beni compresi nella procedura, altrimenti il contratto preliminare si scioglie (art. 173, comma 3 CCII).

Tali domande vanno proposte con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, e dev’essere formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni (Codice dell’amministrazione digitale).

Il ricorso va trasmesso al sottoscritto Curatore al domicilio digitale assegnato alla procedura (ossia all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura lg89.2023verona@pecliquidazionigiudiziali.it) almeno trenta giorni prima dell’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, fissata per il giorno 31 gennaio 2024, ore 10,00, avanti il predetto Giudice Delegato, Dott.ssa Cristiana Bottazzi, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona.

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive, ai sensi dell’art. 208 CCII, e saranno trattate in una successiva udienza. Decorso quest’ultimo termine, e comunque fino a quando non saranno esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della Liquidazione giudiziale, le domande pervenute saranno ammissibili solo se l’istante proverà che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che ha trasmesso la domanda allo scrivente Curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Il ricorso dovrà contenere:

a. l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore, che devono ricomprendere anche:

1-il suo codice fiscale;

2-le coordinate bancarie per i futuri pagamento a mezzo accrediti sul conto corrente bancario o la dichiarazione di voler essere pagato con le diverse modalità che stabilirà il Giudice Delegato ai sensi dell’articolo 230, comma 1 CCII;

b. l’indicazione della somma che si intende insinuare al passivo (con indicazione della sorte capitale e degli interessi), ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l’indicazione dell’ammontare del credito per il quale il creditore beneficiario di ipoteca data dal debitore assoggettato alla Liquidazione giudiziale a garanzia di debiti altrui intende partecipare al riparto.

c. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d. l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

e. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore ex art. 201 c. 3 lett. e CCII.

Al ricorso dovranno essere allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.

Si avvisa che:

-il ricorso sarà considerato inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) o c) di cui sopra;

-il credito sarà considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d);

-l’omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata in cui ricevere le comunicazioni nonché in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, si applica l’art. 10 c. 3, il quale prevede che le comunicazioni a questi soggetti saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Si avvisa altresì che:

-le domande inviate al Curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;

-le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;

-con la domanda di restituzione o rivendicazione può essere chiesta la sospensione della liquidazione dei beni oggetto di domanda;

-il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente mediante trasmissione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Curatore;

-il decreto di ammissione di una domanda di rivendica o restituzione, qualora abbia ad oggetto beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale, deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.

Si precisa inoltre che, qualora in occasione del riparto finale dovesse esserle corrisposta una somma inferiore a quella per cui è risultata ammessa al passivo, potrà richiedere l’assegnazione delle somme non riscosse dai creditori che non si presenteranno o risulteranno irreperibili, fino alla concorrenza del suo credito, a norma dell’art. 232, comma 4 CCII.

Richiesta di disponibilità ad assumere l’incarico di membro del Comitato dei creditori

 Con la presente si invita a manifestare la disponibilità ad assumere l’incarico di membro del Comitato dei creditori. A tal fine si rammenta:

-che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di membro del Comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi;

-che il Comitato è composto da tre o da cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi;

-che il Giudice Delegato, su istanza del Comitato dei creditori, acquisito il parere del Curatore, può stabilire che ai componenti del Comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al Curatore.

Distinti saluti.

Il Curatore Avv. Bruno Piazzola

lg89.2023verona@pecliquidazionigiudiziali.it